Il panettone ha una legge dal 2005, e le percentuali che tutti citano non si leggono in etichetta
Burro al 16%, uvetta e canditi al 20%, pasta acida obbligatoria. Il decreto del 2005 dice anche dove si misurano quelle percentuali, e non è il prodotto finito.
Di la redazione di Agrofood.it · 3 novembre 2026 · 5 minuti di lettura · 3 fonti

Una legge che quasi nessuno ha letto
Il panettone non è una ricetta libera. Il decreto del ministero delle Attività produttive e del ministero delle Politiche agricole del 22 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1 agosto 2005, disciplina la produzione e la vendita di sei dolci da forno: panettone, pandoro, colomba, savoiardo, amaretto e amaretto morbido. È entrato in vigore il centottantesimo giorno dopo la pubblicazione, quindi alla fine di gennaio del 2006.
Quello che il decreto fa è riservare i nomi. La denominazione «panettone» spetta al «prodotto dolciario da forno a pasta morbida, ottenuto per fermentazione naturale da pasta acida, di forma a base rotonda con crosta superiore screpolata e tagliata in modo caratteristico, di struttura soffice ad alveolatura allungata e aroma tipico di lievitazione a pasta acida».
Dentro quella frase ci sono già due vincoli che pesano: la lievitazione deve venire da pasta acida, e la forma deve essere quella. Il resto, cioè gli ingredienti e le quantità minime, sta nei commi successivi, e l'allegato spiega come si contano. È la parte che cambia il senso di tutte le percentuali che si leggono in giro.
Gli ingredienti obbligatori, uno per uno
Il comma 2 dell'articolo 1 elenca cosa deve contenere l'impasto del panettone: farina di frumento, zucchero, uova di gallina di categoria A o tuorlo d'uovo in quantità tali da garantire non meno del 4% in tuorlo, materia grassa butirrica non inferiore al 16%, uvetta e scorze di agrumi canditi non inferiori al 20%, lievito naturale costituito da pasta acida, sale.
Due cose vanno lette con attenzione. La materia grassa butirrica è burro: il decreto non ammette altri grassi al suo posto nell'impasto base. E l'uvetta e i canditi stanno insieme in un'unica soglia del 20%, non uno per uno.
Il pandoro segue lo stesso schema con numeri diversi: tuorlo non meno del 4%, materia grassa butirrica non meno del 20%, pasta acida, aromi di vaniglia o vanillina, sale. Nessuna uvetta, nessun candito. La colomba aggiunge una regola sul decoro: granella di zucchero e almeno il 2% di mandorle, riferito al prodotto finito e rilevato al momento della decorazione.
| Requisito | Panettone | Pandoro |
|---|---|---|
| Lievito | Lievito naturale costituito da pasta acida | Lievito naturale costituito da pasta acida |
| Tuorlo | Non meno del 4% | Non meno del 4% |
| Materia grassa butirrica | Non meno del 16% | Non meno del 20% |
| Uvetta e scorze di agrumi canditi | Non meno del 20% | Non previste |
| Lievito di birra | Facoltativo, fino all'1% | Facoltativo, fino all'1% |
| Conservanti | Acido sorbico e sorbato di potassio, facoltativi | Acido sorbico e sorbato di potassio, facoltativi |
| Dove si misurano le percentuali | Sull'impasto pronto da spezzare, sulla sostanza secca, al netto degli inerti | Sull'impasto pronto da spezzare, sulla sostanza secca, al netto degli inerti |
| Senza uvetta o canditi | Ammesso, ma va scritto nella denominazione di vendita | Non si pone |
| Farciture, glasse e coperture | Ammesse, con almeno il 50% di impasto base sul peso finito e nessun grasso diverso dal burro | Ammesse, alle stesse condizioni |
Il punto che ribalta tutte le percentuali
L'allegato I del decreto stabilisce dove si misurano quelle quantità, ed è la parte che non viene quasi mai riportata. Le percentuali minime di tuorlo e di materia grassa butirrica «riportate al secco, sono riferite all'impasto, pronto da spezzare, espresso sulla sostanza secca, al netto degli ingredienti inerti».
Tre precisazioni in una riga sola. Primo, si misura l'impasto base, non il dolce finito. Secondo, si misura sulla sostanza secca, cioè tolta l'acqua. Terzo, si tolgono gli ingredienti inerti, che nel panettone sono proprio l'uvetta e i canditi.
Per il tuorlo l'allegato fissa anche i parametri di conversione: rapporto tuorlo su albume 35 a 65, residuo secco del misto 0,235, residuo secco del tuorlo 0,43. Per uvetta e canditi, le percentuali minime sono sempre riportate al secco e riferite all'impasto pronto da spezzare.
La conseguenza pratica è semplice e vale ogni dicembre: dall'elenco degli ingredienti di una confezione non si ricava se quel panettone rispetti il 16% di burro. I due numeri non parlano della stessa cosa, e confrontarli è un errore di misura, non un'opinione.

Il panettone senza canditi è previsto dalla legge
L'articolo 7 si intitola «prodotti speciali e arricchiti» e comincia con una deroga esplicita: in deroga all'articolo 1, comma 2, l'impasto base del panettone «può essere caratterizzato dall'assenza di uvetta o scorze di agrumi canditi o di entrambi».
Il panettone senza canditi, quindi, non è un'eccezione tollerata: è una possibilità scritta nel decreto, e lo stesso vale per la colomba. La versione senza uvetta, o senza entrambe le cose, resta un panettone.
C'è però un obbligo di trasparenza che molti non conoscono. L'articolo 8, comma 2, stabilisce che in questi casi «la denominazione di vendita del prodotto deve contenere l'indicazione dell'assenza di uvetta o di scorze di agrumi canditi o di entrambi». Non basta che si veda tagliandolo: deve stare nel nome.
Nella stessa logica, il decreto ammette i diminutivi per i formati piccoli: «panettoncino» e «pandorino» sono denominazioni di vendita legittime per i prodotti di piccole dimensioni.
Farciture e glasse, e la regola del cinquanta per cento
Il comma 3 dell'articolo 7 apre alla fantasia e la limita nello stesso periodo. Il produttore può aggiungere a panettone, pandoro e colomba «farciture, bagne, coperture, glassature, decorazioni e frutta, nonché altri ingredienti caratterizzanti, ad eccezione di altri grassi diversi dal burro».
L'eccezione è la parte che conta: nelle aggiunte non possono entrare grassi diversi dal burro. È il limite che separa un panettone farcito da un prodotto costruito su una crema qualsiasi.
Poi arriva la soglia. Il prodotto così finito «contiene almeno il cinquanta per cento dell'impasto base», calcolato sul peso del prodotto finito. Metà di quello che si compra, come minimo, deve essere il panettone vero e proprio.
Il decreto aggiunge due regole di etichetta: le aggiunte possono essere elencate separatamente dagli ingredienti dell'impasto, e i prodotti dell'articolo 7 possono avere forme di fantasia diverse da quella prevista, purché l'etichetta lo dica o lo mostri. Chi vende un panettone a forma non tonda, insomma, deve segnalarlo.
Lievito di birra, emulsionanti, conservanti: cosa è ammesso
L'elenco degli ingredienti facoltativi è lungo e merita di essere letto, perché smonta alcune convinzioni. Il decreto consente di aggiungere latte e derivati, malto, burro di cacao, zuccheri, zucchero impalpabile, aromi naturali e naturali identici, emulsionanti, il conservante acido sorbico e il conservante sorbato di potassio.
E consente il lievito di birra, con due paletti: deve avere i requisiti dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 502 del 1998 e non può superare l'1%. La pasta acida resta obbligatoria: il lievito di birra può affiancarla, non sostituirla.
Da qui si capisce come leggere le diciture che compaiono sulle confezioni. «Senza conservanti» è una scelta del produttore, non un requisito di legge, perché i due conservanti sopra sono espressamente ammessi. Allo stesso modo, trovare emulsionanti in etichetta non mette il prodotto fuori dal decreto.
Questo sito non dice quale panettone sia più buono e non entra nel merito di cosa convenga comprare: dice cosa la norma chiede e cosa permette, e lascia il resto al gusto di chi legge.
I panettoni fatti fuori dall'Italia
L'articolo 9 del decreto si intitola «mutuo riconoscimento» e vale la pena citarlo per intero, perché spiega una parte del mercato: le disposizioni del decreto «non si applicano ai prodotti legalmente ottenuti e/o commercializzati negli altri Stati membri o in Turchia o legalmente fabbricati in uno Stato firmatario dell'EFTA, parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo».
Significa che un dolce prodotto legalmente in un altro Stato dell'Unione e venduto in Italia come panettone non deve rispettare il 16% di burro o il 20% di uvetta e canditi. Deve rispettare le regole del paese in cui è stato fatto.
È il motivo per cui il decreto, pur essendo l'unico testo che definisce il panettone, non è una protezione del nome paragonabile a una DOP o a una IGP: vale per chi produce in Italia, e il nome in sé non è riservato a un territorio.
Per chi legge le etichette, la conseguenza è pratica. Il luogo di produzione si trova sulla confezione, e su un panettone venduto in Italia ma prodotto altrove le percentuali del decreto non sono un parametro applicabile.
In sintesi
- Il panettone è definito da un decreto del 22 luglio 2005, in vigore dalla fine di gennaio 2006.
- Serve lievitazione da pasta acida, almeno il 4% di tuorlo, il 16% di materia grassa butirrica e il 20% fra uvetta e canditi.
- Quelle percentuali si misurano sull'impasto pronto da spezzare, sulla sostanza secca e al netto degli inerti: dall'etichetta non si ricavano.
- Il panettone senza uvetta o senza canditi è ammesso, ma l'assenza va scritta nella denominazione di vendita.
- Farciture e coperture sono ammesse senza grassi diversi dal burro, e l'impasto base deve restare almeno il 50% del peso finito.
- Lievito di birra fino all'1%, emulsionanti, acido sorbico e sorbato di potassio sono espressamente ammessi: «senza conservanti» è una scelta.
- Per il mutuo riconoscimento, il decreto non si applica ai prodotti fatti legalmente in un altro Stato dell'Unione, in Turchia o nell'area EFTA.
Domande frequenti
Esiste una legge che definisce il panettone?
Sì, il decreto ministeriale del 22 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1 agosto 2005. Disciplina panettone, pandoro, colomba, savoiardo, amaretto e amaretto morbido, ed è in vigore dal centottantesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Un panettone senza canditi può chiamarsi panettone?
Sì. L'articolo 7 prevede espressamente che l'impasto base possa essere caratterizzato dall'assenza di uvetta o di scorze di agrumi canditi o di entrambi. In quel caso, però, l'assenza deve comparire nella denominazione di vendita.
Come faccio a sapere se un panettone ha il 16% di burro?
Dall'etichetta non si ricava. Il decreto misura quella percentuale sull'impasto pronto da spezzare, espressa sulla sostanza secca e al netto degli ingredienti inerti, mentre l'elenco degli ingredienti di una confezione segue regole diverse. Sono due misure non confrontabili.
Il panettone può contenere conservanti?
Sì. Fra gli ingredienti facoltativi il decreto ammette espressamente l'acido sorbico e il sorbato di potassio, oltre agli emulsionanti. La dicitura «senza conservanti» indica una scelta del produttore, non un obbligo di legge.
Il lievito di birra è ammesso nel panettone?
Sì, ma solo in aggiunta e fino all'1%, e deve avere i requisiti dell'articolo 8 del DPR 502 del 1998. Il lievito naturale costituito da pasta acida resta obbligatorio e non può essere sostituito.
Un panettone prodotto all'estero deve rispettare il decreto italiano?
No. L'articolo 9 esclude dall'applicazione del decreto i prodotti legalmente ottenuti o commercializzati in un altro Stato membro, in Turchia o in uno Stato dell'EFTA parte dello Spazio economico europeo.
Le fonti
Dove verificare quello che c'è scritto qui sopra.
- 1
Il testo integrale con gli articoli 1, 2, 3, 7, 8, 9 e 10 e i due allegati: ingredienti e soglie, deroghe per i prodotti speciali, obblighi di etichetta, mutuo riconoscimento e processi tecnologici.
- 2
La pagina del singolo decreto, utile per citarlo senza scaricare l'intero fascicolo.
- 3
L'articolo 8 di questo decreto fissa i requisiti del lievito che il decreto del 2005 ammette fino all'1% accanto alla pasta acida.