Nel 2026 nove nomi di vino italiani sono spariti dal registro europeo, e a chiederlo è stato chi li aveva
Fra marzo e maggio la Commissione ha cancellato nove indicazioni geografiche italiane, sette abruzzesi. Nessuno si è opposto a nessuna delle nove.
Di la redazione di Agrofood.it · 31 ottobre 2026 · 6 minuti di lettura · 8 fonti

Nove atti in due mesi, sette con lo stesso timbro
Fra il 16 marzo e il 12 maggio 2026 la Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ha pubblicato nove regolamenti di esecuzione che cancellano altrettante indicazioni geografiche italiane. Sono tutte denominazioni del vino: sette abruzzesi (Colli Aprutini, Colli del Sangro, Colline Frentane, Colline Pescaresi, Colline Teatine, del Vastese o Histonium, Terre di Chieti), la lombarda Valtènesi e la siciliana Salemi.
Sette di questi nomi hanno in comune anche la data della richiesta: 23 maggio 2025, lo stesso giorno. Valtènesi era arrivata undici giorni prima, il 12 maggio; Salemi il 28 luglio. Le richieste sono state pubblicate in Gazzetta UE fra settembre e dicembre 2025, e gli atti che le hanno chiuse sono arrivati fra sei e dieci mesi dopo.
Una precisazione di vocabolario serve subito: in Italia questi nomi si chiamano IGT, indicazione geografica tipica, mentre il registro europeo li iscrive come IGP. Valtènesi, che è una DOP, in Italia corrisponde a una DOC. Cambia la sigla, non la cosa.
Abbiamo letto tutti e nove gli atti uno per uno nel testo italiano pubblicato dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea. Tutti e nove portano la stessa base giuridica e la stessa frase sulle opposizioni.
| Nome cancellato | Chi ha presentato la richiesta | Atto che cancella |
|---|---|---|
| Colli Aprutini (IGP) | I produttori, 23 maggio 2025 | Reg. 2026/558 del 16 marzo 2026 |
| Valtènesi (DOP) | Consorzio Valtènesi, 12 maggio 2025 | Reg. 2026/572 del 17 marzo 2026 |
| Colli del Sangro (IGP) | I produttori, 23 maggio 2025 | Reg. 2026/573 del 17 marzo 2026 |
| Colline Frentane (IGP) | Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo, 23 maggio 2025 | Reg. 2026/604 del 19 marzo 2026 |
| Colline Pescaresi (IGP) | Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo, 23 maggio 2025 | Reg. 2026/615 del 19 marzo 2026 |
| del Vastese / Histonium (IGP) | Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo, 23 maggio 2025 | Reg. 2026/703 del 23 marzo 2026 |
| Colline Teatine (IGP) | Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo, 23 maggio 2025 | Reg. 2026/707 del 24 marzo 2026 |
| Terre di Chieti (IGP) | Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo, 23 maggio 2025 | Reg. 2026/708 del 24 marzo 2026 |
| Salemi (IGP) | I produttori, 28 luglio 2025 | Reg. 2026/1043 del 12 maggio 2026 |
Chi ha chiesto la cancellazione, nome per nome
La base giuridica è in tutti i casi l'articolo 25, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2024/1143: la cancellazione «su richiesta dei produttori del prodotto commercializzato sotto il nome registrato». Non è la Commissione che fa pulizia dall'alto: è chi quel nome lo aveva a chiederne la cancellazione.
Il modulo pubblicato in Gazzetta UE, però, non dice sempre la stessa cosa, e la differenza non l'abbiamo trovata raccontata da nessuna parte. In sei casi su nove la casella barrata è «richiesta trasmessa dal gruppo di produttori riconosciuto», con nome e indirizzo: Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo, con sede a Ortona, per Colline Frentane, Colline Pescaresi, Colline Teatine, del Vastese e Terre di Chieti; Consorzio Valtènesi, a Puegnago del Garda, per la denominazione lombarda.
Negli altri tre casi, Colli Aprutini, Colli del Sangro e Salemi, la casella barrata è l'altra: «richiesta presentata dai produttori», e la riga del gruppo riconosciuto resta vuota.
La distinzione conta perché il paragrafo 2 aggiunge una regola secca: «Se esiste un gruppo di produttori riconosciuto, tale gruppo di produttori è l'unico a poter presentare tale richiesta». Dove la casella del gruppo non è barrata, quindi, il modulo dice che quel passaggio è stato fatto dai produttori: quale sia la situazione di ciascuna denominazione nella fase italiana, dal modulo non si ricava.
Come si cancella un nome protetto
L'articolo 25 prevede due strade. La prima, al paragrafo 1, è la cancellazione decisa dalla Commissione di propria iniziativa o su richiesta motivata di uno Stato, di un paese terzo o di chi abbia un interesse legittimo, e vale in due casi: quando il rispetto del disciplinare non può più essere garantito, oppure quando per sette anni consecutivi nessun prodotto con quel nome è stato immesso in commercio.
La seconda strada è quella usata per i nove nomi italiani, ed è il paragrafo 2: la richiesta arriva da chi produce. Prima di decidere, la Commissione consulta le autorità dello Stato membro per almeno un mese, a meno che a chiedere la cancellazione non siano gli stessi che a suo tempo avevano chiesto la registrazione.
Il percorso, nei nove casi, è quindi lineare e lungo: istanza nella primavera o nell'estate 2025, pubblicazione della richiesta nella serie C della Gazzetta UE fra settembre e dicembre, tre mesi di tempo per opporsi, regolamento di cancellazione nella primavera 2026, entrata in vigore venti giorni dopo la pubblicazione.

Nessuna opposizione, e un filtro che spiega perché
In tutti e nove gli atti compare la stessa riga: alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione. Nove nomi, tre mesi di finestra ciascuno, zero opposizioni.
Una parte della spiegazione sta nel paragrafo 4 dello stesso articolo 25, che è la novità meno commentata del regolamento del 2024: «Le opposizioni sono ammissibili solo se dimostrano un utilizzo commerciale continuato del nome registrato da parte di una persona fisica o giuridica interessata».
Non basta quindi avere un'opinione sulla cancellazione, o un interesse territoriale: serve dimostrare di usare quel nome in commercio, e di usarlo con continuità. Su denominazioni che erano arrivate alla richiesta di cancellazione, quella prova è difficile da portare quasi per definizione.
Resta un fatto che il regolamento non spiega e che nessuno degli atti dice: perché nessuno abbia provato comunque a opporsi. La risposta non sta negli atti europei.
Il nome resta bloccato per un anno
C'è una coda che riguarda chiunque voglia usare quei nomi, e vale la pena conoscerla perché scade presto. Il paragrafo 3 dell'articolo 25 stabilisce che la registrazione del nome «come diritto di proprietà intellettuale diverso da un'indicazione geografica, in particolare come marchio commerciale, è vietata per un anno dopo la cancellazione».
L'eccezione riguarda i diritti che esistevano già: se un marchio con quel nome era stato registrato prima della registrazione dell'indicazione geografica, resta dov'è.
Per i sette nomi abruzzesi, cancellati fra il 16 e il 24 marzo 2026, l'anno di blocco corre fino alla primavera del 2027. Per Salemi, cancellata il 12 maggio, fino al maggio 2027. Dopo quella soglia il nome torna disponibile come segno distintivo, con le regole ordinarie dei marchi.
È il punto in cui una cancellazione smette di essere una notizia di settore e diventa una informazione commerciale: un nome geografico che per anni è stato protetto come indicazione geografica, dopo dodici mesi può essere registrato da un privato.
Nel conto europeo, nove nomi su tredici sono italiani
Per capire se nove sia un numero grande abbiamo cercato tutti gli atti di cancellazione pubblicati dal 2025 a oggi, interrogando l'indice degli atti dell'Unione sui titoli in italiano. Ne risultano tredici.
Nel 2025 sono tre: la spagnola Aceite de la Comunitat Valenciana in ottobre, le francesi Coteaux de Narbonne e Cité de Carcassonne in dicembre. Nel 2026 sono dieci: i nove nomi italiani e l'olandese Ambt Delden, cancellata il 18 maggio su richiesta presentata dai Paesi Bassi nell'ottobre 2024.
In altre parole, in meno di due anni di applicazione del nuovo regolamento, nove delle tredici cancellazioni europee riguardano l'Italia, e sette di queste nove una sola regione. Il registro europeo delle indicazioni geografiche conta migliaia di nomi: tredici cancellazioni restano un'eccezione, e proprio per questo la concentrazione italiana si nota.
Il numero nove vale per quello che è: il risultato di una ricerca sui titoli degli atti. Un atto redatto con una formula diversa potrebbe sfuggire a quel filtro, e in quel caso i nomi sarebbero più di nove, non meno.
Quello che gli atti non dicono
Gli atti dicono chi ha chiesto e in base a quale norma. Non dicono perché. Il modulo pubblicato in Gazzetta UE non ha un campo per la motivazione, e la ragione va cercata nella fase nazionale della procedura, cioè negli atti del ministero e della Regione che hanno dato corso alle istanze. Quei documenti non li abbiamo letti, quindi su questo ci fermiamo.
Non abbiamo neppure trovato, nel registro europeo, un nome nuovo registrato nello stesso periodo che raccolga le denominazioni abruzzesi cancellate. Non si può quindi scrivere che i sette nomi sono confluiti in un nome unico: si può scrivere che sono stati cancellati e che la destinazione di quelle superfici va cercata negli atti italiani.
Un'ultima cosa va detta chiaramente, perché è l'equivoco più facile. La cancellazione riguarda il nome, non il vino: le vigne restano, le cantine continuano a lavorare, e quelle uve possono essere rivendicate sotto altre denominazioni o vendute senza indicazione geografica. Quello che sparisce è la possibilità di scrivere quel nome in etichetta come indicazione geografica protetta.
In sintesi
- Fra marzo e maggio 2026 la Commissione ha cancellato nove indicazioni geografiche italiane, tutte del vino.
- Sette sono abruzzesi, e sette richieste portano la stessa data: 23 maggio 2025.
- In sei casi su nove la richiesta risulta trasmessa dal gruppo di produttori riconosciuto, cioè un consorzio; negli altri tre dai produttori.
- Tutti e nove gli atti si fondano sull'articolo 25, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2024/1143.
- Nessuna opposizione in nessuno dei nove casi: dal 2024 un'opposizione è ammissibile solo se dimostra un uso commerciale continuato del nome.
- Per un anno dopo la cancellazione quel nome non può essere registrato come marchio, salvo diritti preesistenti.
- Dal 2025 a oggi le cancellazioni europee sono tredici: nove riguardano l'Italia.
Domande frequenti
Cosa vuol dire che un'indicazione geografica è stata cancellata?
Che il nome esce dal registro delle indicazioni geografiche dell'Unione e non può più essere usato in etichetta come nome protetto. Riguarda il nome, non la produzione: le vigne e le cantine restano, e le uve possono essere rivendicate sotto altre denominazioni o vendute senza indicazione geografica.
Quali nomi italiani sono stati cancellati nel 2026?
Colli Aprutini, Colli del Sangro, Colline Frentane, Colline Pescaresi, Colline Teatine, del Vastese o Histonium e Terre di Chieti in Abruzzo; Valtènesi in Lombardia; Salemi in Sicilia. Sono tutte denominazioni del settore vino.
Chi può chiedere la cancellazione di una DOP o di una IGP?
L'articolo 25 del regolamento (UE) 2024/1143 prevede due strade: la Commissione può agire di propria iniziativa o su richiesta motivata, anche quando per sette anni nessun prodotto con quel nome è stato commercializzato; oppure la richiesta arriva dai produttori, e se esiste un gruppo di produttori riconosciuto quel gruppo è l'unico a poterla presentare.
Perché nessuno si è opposto alle cancellazioni?
Gli atti non lo spiegano. Si sa però che dal 2024 le opposizioni sono ammissibili solo se dimostrano un utilizzo commerciale continuato del nome registrato da parte di chi si oppone: è un filtro stretto, difficile da superare su nomi arrivati alla richiesta di cancellazione.
Il nome cancellato può diventare un marchio?
Non subito. Per un anno dopo la cancellazione è vietato registrarlo come marchio o come altro diritto di proprietà intellettuale, a meno che il diritto non esistesse già prima della registrazione dell'indicazione geografica. Per i nomi abruzzesi quell'anno scade nella primavera del 2027.
Quante indicazioni geografiche sono state cancellate in Europa?
Dal gennaio 2025 a oggi risultano tredici atti di cancellazione: tre nel 2025 (una spagnola e due francesi) e dieci nel 2026, di cui nove italiane e una olandese. Il conteggio viene da una ricerca sui titoli degli atti pubblicati.
Le fonti
Dove verificare quello che c'è scritto qui sopra.
- 1
I cinque paragrafi che contano: cancellazione d'ufficio e i sette anni senza commercializzazione, la richiesta dei produttori con l'esclusiva del gruppo riconosciuto, il divieto di marchio per un anno, l'ammissibilità delle opposizioni solo con uso commerciale continuato, la consultazione di almeno un mese.
- 2RegistroReg. di esecuzione (UE) 2026/708 del 24 marzo 2026, cancellazione di «Terre di Chieti» (IGP)
L'atto tipo: base giuridica all'articolo 25, paragrafo 2, data della richiesta italiana (23 maggio 2025), assenza di opposizioni, entrata in vigore venti giorni dopo la pubblicazione.
- 3
Il modulo con la casella «richiesta trasmessa dal gruppo di produttori riconosciuto» barrata e l'indirizzo del Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo, il fascicolo PGI-IT-A0901-CANCEL e il settore vini.
- 4
Il modulo del Consorzio Valtènesi, fascicolo PDO-IT-A1188-CANCEL del 12 maggio 2025.
- 5
Il caso opposto: qui è barrata la casella «richiesta presentata dai produttori» e la riga del gruppo riconosciuto resta vuota. Fascicolo PGI-IT-A0884-CANCEL.
- 6
L'ultimo dei nove atti italiani, su richiesta del 28 luglio 2025.
- 7
L'unica cancellazione non italiana del 2026, su richiesta presentata dai Paesi Bassi il 22 ottobre 2024: serve da termine di paragone.
- 8
Colli Aprutini (2026/558), Valtènesi (2026/572), Colli del Sangro (2026/573), Colline Frentane (2026/604), Colline Pescaresi (2026/615), del Vastese (2026/703), Colline Teatine (2026/707): stessa base giuridica e stessa formula sulle opposizioni in tutti.