Dal 14 giugno il barattolo di miele deve dire da quali Paesi viene e in che percentuale
La formula «miscela di mieli originari e non originari dell'UE» è finita. Ora servono i Paesi in ordine di peso, con la percentuale di ciascuno, nel campo visivo principale.
Di la redazione di Agrofood.it · 6 novembre 2026 · 5 minuti di lettura · 4 fonti

La formula che non diceva niente è finita
Per vent'anni un barattolo di miele di miscela ha potuto cavarsela con una riga. La direttiva europea del 2001, nel testo in vigore fino a quest'anno, permetteva di sostituire l'indicazione dei Paesi d'origine con una di tre formule: «miscela di mieli originari dell'UE», «miscela di mieli non originari dell'UE», «miscela di mieli originari e non originari dell'UE».
L'ultima delle tre era la più diffusa ed è anche la meno informativa che si possa scrivere: dice che il miele viene da qualche parte dentro o fuori dall'Unione, cioè da qualunque posto.
La direttiva (UE) 2024/1438 del 14 maggio 2024 ha riscritto quel punto. Ora il Paese di raccolta va in etichetta, e se i Paesi sono più di uno vanno indicati tutti «nel campo visivo principale, in ordine decrescente rispetto alla loro quota di peso, unitamente alla percentuale rappresentata da ciascuno».
In Italia la regola è arrivata con il decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 207, che riscrive l'articolo 3 del decreto legislativo 179 del 2004. Si applica dal 14 giugno 2026, quindi da quattro mesi e mezzo.
| Caso | Prima | Dal 14 giugno 2026 |
|---|---|---|
| Miele di un solo Paese | Il Paese di raccolta in etichetta | Il Paese di raccolta in etichetta |
| Miscela di mieli dell'Unione | Bastava «miscela di mieli originari dell'UE» | Tutti i Paesi, in ordine decrescente di peso, con la percentuale di ciascuno |
| Miscela di mieli non dell'Unione | Bastava «miscela di mieli non originari dell'UE» | Stessa regola: Paesi e percentuali |
| Miscela mista | Bastava «miscela di mieli originari e non originari dell'UE» | Stessa regola: Paesi e percentuali |
| Dove va scritto | Nessun obbligo di posizione | Nel campo visivo principale |
| Tolleranza sulle quote | Non prevista | 5% per ogni quota, sulla documentazione di tracciabilità |
| Più di quattro Paesi | Non previsto | Se le quattro quote maggiori superano il 60%, solo quelle portano la percentuale |
| Confezioni sotto i 30 grammi | Nessuna regola specifica | Ammessi i codici ISO a due lettere al posto dei nomi |
I Paesi in ordine di peso, ognuno con la sua quota
La parte nuova non è l'elenco dei Paesi: è la percentuale accanto a ciascuno. Un miele fatto con tre partite deve dire quanto pesa ognuna, in ordine decrescente, e deve dirlo davanti, non sul retro in corpo otto.
Il decreto ammette una tolleranza del 5% per ogni singola quota della miscela, «calcolata sulla base della documentazione relativa alla tracciabilità dell'operatore». La tolleranza non è un arrotondamento libero: si misura sui documenti che l'azienda deve comunque tenere.
Il campo visivo principale è quello che si vede senza girare il barattolo. È la stessa nozione usata per le altre informazioni obbligatorie, e qui serve a impedire che l'origine finisca dove nessuno la cerca.
Per chi compra, la conseguenza è concreta. Se su uno scaffale ci sono due barattoli allo stesso prezzo e uno dichiara tre Paesi con le quote e l'altro ne dichiara uno solo, adesso quella differenza si vede. Cosa farne è un'altra questione, e la norma non la tocca: l'origine è un dato di provenienza, non un giudizio sul prodotto.
La scorciatoia dei quattro Paesi
C'è una flessibilità che l'Italia ha recepito e che conviene conoscere, perché spiega etichette altrimenti incomprensibili. Quando in una miscela i Paesi d'origine sono più di quattro e le quattro quote maggiori rappresentano oltre il 60% della miscela, è consentito indicare con la percentuale solo quelle quattro, e gli altri Paesi in ordine decrescente senza percentuale.
Significa che un'etichetta può legittimamente avere quattro numeri e poi una coda di nomi nudi. Non è un errore di stampa e non è una furbizia: è la regola.
Il limite di quella coda è aritmetico. Se le prime quattro quote fanno il 61%, il restante 39% si distribuisce su Paesi di cui si conosce solo l'ordine. È il punto in cui la trasparenza nuova si ferma, e vale la pena saperlo prima di leggere un barattolo come se dicesse tutto.
La soglia del 60% è anche il motivo per cui questa scorciatoia non è sempre disponibile: se le prime quattro quote restano sotto, si torna alla regola generale e vanno dichiarate tutte le percentuali.

I vasetti della colazione hanno una regola a parte
L'eccezione più visibile riguarda i monoporzione. Per gli imballaggi che contengono quantità nette di miele di peso inferiore a 30 grammi, i nomi dei Paesi d'origine possono essere sostituiti da un codice a due lettere conforme alla norma internazionale ISO 3166-1 alfa-2.
Sono i vasetti degli alberghi e dei bar, dove scrivere per esteso quattro Paesi sarebbe materialmente impossibile. La motivazione europea cita proprio le dimensioni ridotte e le difficoltà tecniche che ne derivano.
In pratica, su un vasetto da 20 grammi si possono trovare sigle come IT, ES, HU o UA al posto dei nomi. Le sigle sono quelle dello standard internazionale usato anche sui documenti di viaggio, quindi si decifrano facilmente.
Sopra i 30 grammi la scorciatoia non vale, e i nomi vanno scritti per esteso. È una soglia netta, e sul barattolo di casa, che di solito parte dai 250 grammi, non si applica mai.
Il calendario, con tutte le date
Vale la pena mettere in fila le date, perché sono quattro e vengono spesso confuse. La direttiva è del 14 maggio 2024. L'articolo 5 chiede agli Stati di adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento entro il 14 dicembre 2025, e di applicarle a decorrere dal 14 giugno 2026.
Il decreto legislativo italiano porta la data del 30 dicembre 2025 ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2026, con entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Fra il termine europeo per la pubblicazione e la pubblicazione italiana passano tre settimane.
La data che conta per chi compra, però, è un'altra: l'articolo 5 del decreto dice che «le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 14 giugno 2026», cioè la stessa data fissata dalla direttiva per tutti.
Quindi il ritardo italiano riguarda la pubblicazione, non l'applicazione: le nuove etichette sono dovute dalla stessa data in tutta l'Unione.
Perché si trovano ancora i vecchi barattoli
A quattro mesi e mezzo dalla data, in negozio si incontrano ancora etichette con la vecchia formula. Non è un'irregolarità: è scritto nelle misure transitorie.
L'articolo 6 della direttiva stabilisce che i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 14 giugno 2026, in conformità alle vecchie direttive, «possono continuare a essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte». Il decreto italiano ripete la stessa regola al suo articolo 5.
Il miele è un prodotto che resta a lungo in magazzino, quindi la coda sarà lunga. Un barattolo con scritto «miscela di mieli originari e non originari dell'UE» comprato oggi non dice che qualcuno ha sbagliato: dice che quel barattolo è stato etichettato prima di giugno.
Il modo semplice per distinguere, davanti allo scaffale, è guardare se i Paesi ci sono e se hanno le percentuali. Dove ci sono, l'etichetta è nuova.
Due dettagli che la riforma si porta dietro
Il decreto italiano cambia altre due cose che passano sotto silenzio. La prima: dalla lettera che elencava le categorie di miele sono state soppresse le parole «del miele filtrato», una modifica tecnica che riguarda come quel prodotto va denominato.
La seconda, che risponde a una domanda ricorrente: il polline non è considerato un ingrediente del miele, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento europeo sulle informazioni ai consumatori. È una precisazione di diritto alimentare, e serve a chiarire che la sua presenza non va dichiarata come se fosse un'aggiunta.
Resta da dire cosa la norma non fa. Non dice nulla sul gusto, sulla qualità o sulle proprietà di un miele: dice da dove viene e in quale proporzione. Un miele italiano e una miscela di quattro Paesi stanno sullo stesso piano davanti alla legge, e la differenza che adesso si legge in etichetta è una differenza di provenienza.
Per questo il consiglio pratico è uno solo e riguarda la lettura: cercare i Paesi nel campo visivo principale, guardare se accanto c'è una percentuale, e ricordarsi che sotto i 30 grammi le sigle a due lettere sono regolari.
In sintesi
- Dal 14 giugno 2026 il miele deve indicare il Paese di raccolta; se sono più di uno vanno elencati tutti.
- I Paesi stanno nel campo visivo principale, in ordine decrescente di peso, ciascuno con la sua percentuale.
- La tolleranza è del 5% per ogni quota, calcolata sulla documentazione di tracciabilità dell'operatore.
- Con più di quattro Paesi, se le quattro quote maggiori superano il 60% solo quelle devono portare la percentuale.
- Sotto i 30 grammi i nomi dei Paesi possono diventare codici ISO a due lettere: sono i vasetti monoporzione.
- Le tre vecchie formule sulla provenienza dall'Unione europea non bastano più.
- I barattoli etichettati prima del 14 giugno 2026 restano in vendita fino a esaurimento delle scorte.
Domande frequenti
Cosa deve esserci scritto oggi su un barattolo di miele?
Il Paese in cui il miele è stato raccolto. Se i Paesi sono più di uno, vanno indicati tutti nel campo visivo principale, in ordine decrescente di quota di peso e con la percentuale di ciascuno, con una tolleranza del 5% per quota.
La dicitura «miscela di mieli originari e non originari dell'UE» è ancora valida?
No per le etichette nuove. Era una delle tre formule ammesse dalla direttiva del 2001 e dal 14 giugno 2026 non basta più. Si incontra ancora perché i prodotti etichettati prima di quella data possono essere venduti fino a esaurimento delle scorte.
Perché su alcuni barattoli i Paesi non hanno tutti la percentuale?
Perché quando i Paesi sono più di quattro e le quattro quote maggiori superano il 60% della miscela, la norma consente di indicare la percentuale solo per quelle quattro e di elencare gli altri in ordine decrescente senza percentuale.
Cosa vuol dire IT o ES sul vasetto del bar?
Sono codici ISO 3166-1 alfa-2, ammessi al posto dei nomi dei Paesi soltanto per le confezioni che contengono meno di 30 grammi di miele. Sopra quella soglia i nomi vanno scritti per esteso.
Da quando si applicano le nuove regole?
Dal 14 giugno 2026 in tutta l'Unione europea. La direttiva è del 14 maggio 2024, il decreto italiano è del 30 dicembre 2025 ed è stato pubblicato il 5 gennaio 2026, ma la data di applicazione è la stessa per tutti.
Il polline va dichiarato fra gli ingredienti del miele?
No. Il decreto precisa che il polline non è considerato un ingrediente ai sensi del regolamento europeo sulle informazioni ai consumatori: è una componente naturale del miele.
Le fonti
Dove verificare quello che c'è scritto qui sopra.
- 1
Il punto riscritto sull'origine del miele, con l'ordine decrescente, le percentuali e la tolleranza del 5%; l'articolo 5 con le due date (14 dicembre 2025 e 14 giugno 2026) e l'articolo 6 sulle scorte.
- 2
Il recepimento italiano: la nuova lettera f) dell'articolo 3 del d.lgs. 179/2004, la lettera f-bis) sui 30 grammi, la soppressione delle parole sul miele filtrato, l'articolo 5 sull'applicazione dal 14 giugno 2026 e sulle scorte.
- 3
Il testo «prima»: le tre formule che potevano sostituire l'elenco dei Paesi, e la regola per cui il polline non è un ingrediente.
- 4
La legge italiana sul miele che il decreto del 2025 modifica: utile per seguire l'articolo 3 nel testo vigente.